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L'amministratore di condominio

L'amministratore di condominio: nomina, doveri, poteri e revoca

L'amministratore è la figura centrale della gestione condominiale: riscuote le spese, paga i fornitori, convoca le assemblee, cura la manutenzione. Ma quali sono esattamente i suoi obblighi? Come viene scelto? E se non fa bene il suo lavoro, come lo si sostituisce? Rispondiamo a tutte queste domande.

1. Quando è obbligatorio nominare un amministratore

L'art. 1129 del Codice Civile stabilisce che la nomina dell'amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di 8.

  • Fino a 8 condòmini: la nomina è facoltativa. I condòmini possono autogestirsi o affidare incarichi a turno.
  • Più di 8 condòmini: l'amministratore è obbligatorio. Se l'assemblea non provvede, qualsiasi condòmino può chiedere al giudice la nomina di un amministratore giudiziario.

2. Chi può fare l'amministratore

Possono essere nominati amministratori:

  • persone fisiche (anche un condòmino);
  • società (di persone o di capitali) specializzate in gestione condominiale.

Requisiti

L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione richiede:

  • godimento dei diritti civili;
  • assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio;
  • assenza di interdizione o inabilitazione;
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • corso di formazione iniziale in materia di amministrazione condominiale;
  • aggiornamento professionale annuale (almeno 15 ore).
Se l'amministratore è un condòmino dello stesso edificio, i requisiti formativi (diploma e corso) non sono richiesti.

3. La nomina: come avviene

L'amministratore viene nominato dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti + almeno 500 millesimi (art. 1136, comma 2, c.c.).

La delibera di nomina deve indicare:

  • dati anagrafici e professionali dell'amministratore;
  • compenso (deve essere specificato in modo analitico: compenso base, eventuali extra per adempimenti straordinari, spese vive);
  • durata dell'incarico (di solito 1 anno, rinnovabile).
L'amministratore che accetta l'incarico deve comunicare i propri dati, il codice fiscale e il compenso. La mancata indicazione del compenso nella delibera è causa di nullità della nomina.

4. I doveri dell'amministratore (art. 1129-1130 c.c.)

I compiti dell'amministratore sono numerosi e precisi. Ecco i principali:

Gestione amministrativa

  • Eseguire le delibere dell'assemblea;
  • Convocare l'assemblea annuale per il rendiconto;
  • Redigere il rendiconto consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
  • Curare la tenuta del registro dei verbali, del registro di contabilità e del registro di anagrafe condominiale.

Gestione economica e fiscale

  • Riscuotere le quote condominiali;
  • Pagare i fornitori e i servizi;
  • Gestire il conto corrente condominiale (obbligatorio);
  • Operare come sostituto d'imposta (ritenute su compensi a fornitori, dipendenti, ecc.);
  • Presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770).

Manutenzione e sicurezza

  • Curare la manutenzione delle parti comuni;
  • Vigilare sul rispetto del regolamento;
  • Adempiere agli obblighi in materia di sicurezza impianti (ascensore, caldaia, antincendio);
  • Agire per la riscossione dei crediti verso i condòmini morosi.

Rapporti con i condòmini e con terzi

  • Comunicare tempestivamente le delibere agli assenti;
  • Fornire al condòmino che ne faccia richiesta attestazione di pagamento delle spese;
  • Rappresentare il condominio in giudizio.

Conservazione documentale

  • Conservare tutta la documentazione per almeno 10 anni;
  • Aggiornare il fascicolo del fabbricato (se esistente);
  • Consegnare tutta la documentazione al successore in caso di cessazione.

5. I poteri dell'amministratore

L'amministratore ha il potere di:

  • rappresentare il condominio in giudizio e nei rapporti con terzi;
  • agire contro i condòmini morosi senza necessità di autorizzazione assembleare;
  • ordinare lavori urgenti sulle parti comuni (salvo ratifica assembleare);
  • convocare l'assemblea in via straordinaria in caso di necessità;
  • sospendere i servizi al condòmino moroso (dopo 6 mesi di ritardo).

Non può, invece:

  • approvare spese non deliberate (salvo urgenza);
  • modificare il regolamento;
  • transigere liti o rinunciare a crediti senza autorizzazione assembleare;
  • delegare in modo generico le proprie funzioni.

6. Il compenso: come si stabilisce

Il compenso dell'amministratore è liberamente contrattato tra le parti. Può essere:

  • un compenso forfettario annuale (es. € 800-1.500 per un condominio di 10-20 unità);
  • un compenso per unità immobiliare (es. € 50-80 per appartamento);
  • un compenso a percentuale sulle spese gestite.

Deve essere indicato in modo analitico nella delibera di nomina. Eventuali incarichi straordinari (es. seguire lavori di ristrutturazione, pratiche per incentivi fiscali) possono essere compensati a parte, se previsto.

7. La revoca: quando e come

L'amministratore può essere revocato:

Dall'assemblea

In qualsiasi momento, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina (maggioranza intervenuti + 500 millesimi). Non serve una "giusta causa", ma se la revoca è senza motivo prima della scadenza dell'incarico, l'amministratore può chiedere il risarcimento del danno.

Per giusta causa (art. 1129, commi 11-12)

L'assemblea può (e deve) revocare l'amministratore in caso di:

  • mancata comunicazione di dati anagrafici o professionali;
  • mancata apertura del conto corrente condominiale;
  • confusione tra patrimonio del condominio e patrimonio personale;
  • mancata riscossione dei crediti verso i morosi;
  • mancata consegna del rendiconto nei termini;
  • gravi irregolarità fiscali o amministrative.

Dal giudice

Ogni condòmino può chiedere al giudice la revoca dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 1129, comma 12, c.c.).

8. La cessazione dell'incarico e il passaggio di consegne

Alla cessazione dell'incarico (per scadenza, revoca o dimissioni), l'amministratore deve:

  • consegnare tutta la documentazione al nuovo amministratore o al condominio;
  • redigere un rendiconto finale della propria gestione;
  • trasferire il saldo del conto corrente condominiale;
  • comunicare ai fornitori e ai terzi il cambio di gestione.

Il passaggio di consegne è uno dei momenti più delicati: è consigliabile che avvenga in presenza di entrambi gli amministratori (uscente e subentrante) e di un condòmino delegato, con verbale di consegna.

9. Consigli pratici per scegliere (e controllare) l'amministratore

  1. Chiedete referenze ad altri condomini amministrati dalla stessa persona o società.
  2. Verificate i requisiti (formazione, aggiornamento, assicurazione professionale).
  3. Leggete il preventivo in modo analitico: compenso base, extra, spese vive.
  4. Controllate il rendiconto ogni anno: entrate, uscite, saldo del conto corrente.
  5. Non esitate a chiedere chiarimenti: l'amministratore è un mandatario dei condòmini, non un "padrone" del condominio.
  6. In caso di dubbi, potete chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria.

In sintesi

L'amministratore di condominio è una figura con doveri precisi, poteri definiti e responsabilità concrete. La sua nomina è obbligatoria sopra gli 8 condòmini, il compenso va indicato in modo trasparente e la revoca è possibile in qualsiasi momento. Conoscere diritti e obblighi dell'amministratore è il primo passo per una gestione condominiale efficace, trasparente e senza sorprese.

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